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BONUS FACCIATE

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L’articolo 1 comma 219 della Legge di Bilancio 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 dicembre 2019, ha introdotto una novità assoluta, ovvero il bonus facciate.

L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi di manutenzione ordinaria.

Nello specifico sono incentivati:

  • gli interventi sulle strutture opache della facciata;
  • i lavori su balconi, ornamenti, marmi e fregi;
  • la pulitura della facciata;
  • la tinteggiatura esterna dell’edificio;

tutti finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone.

Nella definizione di facciata rientrano “i parapetti delle terrazze e delle balconate che, da una parte, rappresentano la proiezione della proprietà individuale, consentendone godimento esclusivo e possibilità di affaccio e, dall’altra, si pongono come elementi esterni aventi un’attitudine funzionale legata al decoro dell’edificio, che è bene di godimento collettivo”

Sono quindi definibili facciate le parti condominiali relative:

  1. a) alla parte esterna dei parapetti;
  2. b) al cornicione;
  3. c) a cimose, basamenti, frontali e pilastrini.

Quindi le spese ammesse al Bonus riguardano:

  • intonacatura;
  • verniciatura;
  • rifacimento di ringhiere;
  • decorazioni;
  • marmi di facciata;
  • balconi;
  • restauro marmi di facciata.

Sono escluse dal bonus le spese per:

  • impianti di illuminazione;
  • cavi TV;
  • impianti pluviali, le grondaie per intenderci;

In particolare, si tratta delle zone A (centri storici) e B (totalmente o parzialmente edificata) così come individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici:

  • la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • la zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

L’ Agenzia delle Entrate richiede che siano soddisfatti i requisiti, di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.

Per l’operatività completa, ovviamente, si attende a brevissimo un’apposita circolare dell’Agenzia delle Entrate.

La detrazione vale senza alcun limite di spesa per singole unità familiari (ville, villette, casa privata, singolo condominio).

Il Bonus Facciate, inoltre, sarà cumulabile con tutte le altre misure di risparmio energetico (ecobonus, bonus ristrutturazioni, ecc.).

In attesa pertanto, di maggiori dettagli da parte dell’Agenzia delle Entrate, per usufruire della detrazione sarà certamente necessario:

  • pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento;
  • indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

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