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NOVITA’ FISCALI 2020

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  • Categoria dell'articolo:730

Il Decreto Fiscale è diventato Legge n.157 del 19 dicembre 2019 dopo la conversione, con modifiche, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. Pubblicato sulla GU n.301 del 24 dicembre 2019 entra in vigore il giorno di Natale.

Tra le novità introdotte:

Ampliamento della platea dei contribuenti che possono utilizzare il modello 730 e riordino dei termini dell’assistenza fiscale: dal 2021 introdotto un termine ampio per la presentazione del 730. Scadenza ultima al 30 settembre.

Modifiche al regime dell’utilizzo del contante: si riduce la soglia per l’utilizzo delle banconote per i pagamenti. Il limite scende a 2.000 euro dal 1° luglio 2020 e a 1.000 dal gennaio 2021.

In particolare, la Legge di bilancio 2020 cambia le regole previste per il recupero delle spese detraibili, quali ad esempio le spese mediche ma non solo queste.

Non cambia tanto la detrazione in sé ma è stato previsto l’obbligo del pagamento mediante strumenti tracciabili.

Pertanto per recuperare le spese detraibili ai sensi dell’art. 15 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (e altre disposizioni normative) dall’1/1/2020 non si possono più utilizzare i contanti, ma il pagamento deve essere necessariamente effettuato mediante carte di credito/debito, bancomat, bonifico bancario, bonifico postale, assegni.

Naturalmente il pagamento in contanti rimane ancora possibile solo che in tal caso le spese non saranno fiscalmente detraibili.

La norma che, ai soli fini della detrazione fiscale, vieta l’utilizzo del contante, richiama tutte le spese indicate nell’articolo 15/917 ma anche quelle previste da altre disposizioni normative, per cui si tratta ad esempio di spese per:

– Interessi passivi mutui prima casa

– Intermediazioni immobiliari per abitazione principale

– Spese mediche

– Veterinarie

– Funebri

– Frequenza scuole e università

– Assicurazioni rischio morte

– Erogazioni liberali

– Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi

– Affitti studenti universitari

– Canoni abitazione principale

– Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza

– Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

Il testo del comma 679 dell’articolo 1 della legge di Bilancio richiama più genericamente anche “altre disposizioni normative”, quindi, se ne deve dedurre, che il riferimento è a tutte quelle per le quali è prevista una detrazione d’imposta IRPEF. In ogni caso, il testo fa riferimento a “detrazioni”, quindi sembrerebbero escluse dall’obbligo le spese che danno diritto a “deduzioni” dal reddito.

Due eccezioni

Il testo della nuova norma aggiunge due eccezioni alla regola dei pagamenti tracciabili, precisando che l’obbligo del pagamento con sistemi tracciabili non si

applica relazione alle spese sostenute per:

– l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici,

– prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

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