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SUPERBONUS 110%

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  • Categoria dell'articolo:FISCALE

La legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020) ha prorogato il Superbonus al 30
giugno 2022 (e, in determinate situazioni, al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 2023) e introdotto altre
rilevanti modiche alla disciplina che regola l’agevolazione.
La Super agevolazione edilizia da diritto ad una detrazione pari al 110 per cento da ripartire in
cinque quote annuali per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e in quattro rate
annuali per le spese sostenute dal 1° gennaio al 30 giugno 2022.
Le disposizioni sul Superbonus consentono di fruire della detrazione del 110% delle spese e si
aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85% delle spese spettanti per gli
interventi di:
• recupero del patrimonio edilizio, in base all’articolo 16-bis del Tuir inclusi quelli antisismici
(cd. sismabonus) attualmente disciplinati dall’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013
• riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), in base all’articolo 14 del decreto
legge n. 63/2013. Per questi interventi, attualmente sono riconosciute detrazioni più elevate
quando si interviene sulle parti comuni dell’involucro opaco per più del 25% della superficie
disperdente o quando con questi interventi si consegue la classe media dell’involucro nel
comportamento invernale ed estivo, ovvero quando gli interventi sono realizzati sulle parti
comuni di edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3 e sono finalizzati congiuntamente alla
riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico.
Altra importante novità, introdotta dal decreto Rilancio, è la possibilità generalizzata di optare,
in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai
fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito
corrispondente alla detrazione spettante.

Tale possibilità, infatti, riguarda non solo gli interventi ai quali si applica il cd. Superbonus ma
anche quelli:
 di recupero del patrimonio edilizio
 di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate)
 per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli adempimenti
ordinariamente previsti per tali detrazioni, ai fini dell’esercizio dell’opzione, per lo sconto o cessione, il
contribuente deve acquisire anche:
• il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati
alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti
commerciali e consulenti del lavoro) nonché dal CAAF
• la asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del
rischio sismico, da parte, rispettivamente, dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni
energetiche e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori
delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico,
che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la
congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti
decreti ministeriali.