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BONUS VACANZE

Il “Bonus vacanze”, istituito con il “Decreto Rilancio” (art. 176 del DL n. 34 del 19 maggio 2020), offre un contributo fino 500 € da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia. Poteva essere richiesto dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 e fruito fino al 30 giugno 2021 (il termine per l’utilizzo è stato prorogato dal decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, cosiddetto decreto “Ristori”).

Potevano ottenere il “Bonus vacanze” i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro. 

L’importo del bonus è modulato secondo la numerosità del nucleo familiare:

✓ 500 euro per nucleo composto da tre o più persone

✓ 300 euro da due persone

✓ 150 euro da una persona.

Il bonus può essere richiesto e viene erogato esclusivamente in forma digitale. Per ottenerlo è necessario che un componente del nucleo familiare sia in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica). Al momento della richiesta del bonus, infatti, si dovranno inserire le credenziali SPID e successivamente fornire l’Isee.

Il “Bonus Vacanze” poteva essere richiesto dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 tramite l’app IO, l’applicazione dei servizi pubblici prelevabile al seguente link https://io.italia.it/bonus-vacanze/. Il Bonus attribuito al nucleo familiare è identificato da un codice univoco, a cui è associato anche un QR code, che basterà comunicare all’albergatore, insieme al codice fiscale al momento del pagamento. Una volta utilizzato, il bonus non potrà essere chiesto nuovamente.

Attenzione il bonus:

✓ può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto;

✓ deve essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast);

✓ è fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore;

✓ il restante 20% potrà essere usufruito come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale).