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Aliquote IRPEF 2007
 
Fasce retributive annuali aliquote
da € 0,00 a € 15.000,00 23%
da € 15.000,01 a € 28.000,00 27%
da € 28.000,01 a € 55.000,00 38%
da € 55.000,00 a € 75.000,00 41%
oltre € 75.000,00     43%
 
Fasce retributive mensili aliquote
da € 0,00 a € 1.250,00 23%
da € 1.250,01 a € 2.333,33 27%
da € 2.333,34 a € 4.583,33 38%
da € 4.583,34 a € 6.250,00 41%
oltre € 6.250,00     43%
Detrazione base per lavoro dipendente e assimilato
Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno
  reddito complessivo annuo detrazione annua e formula di calcolo
a) fino a €. 8.000,00 €. 1.840,00
la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a €. 690,00
per i rapporti di lavoro a tempo determinato, la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a €. 1380,00
b) Oltre €. 8.000,00 e fino a €. 15.000,00 1.338,00+ [502,00x((15.000,00-Reddito complessivo):7.000,00)]
c) Oltre €. 15.000,00 e fino a €. 55.000,00 1.338,00x[(55.000,00-Reddito complessivo):40.000,00]
d) Superiore a € 55.000,00 0,00
  1. Se il risultato dei rapporti sopra definiti determina un coefficiente maggiore di zero, lo stesso, per il calcolo dell’effettiva detrazione, si assume nelle prime 4 cifre decimali.
  2. La detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell’anno (per la corretta applicazione di tale disposizione si ritiene possa essere ancora valida la circ. n. 3/1998 del Ministero delle Finanze).
  3. La detrazione nella situazione c, è aumentata di:
    • € 10,00 per Reddito Complessivo superiore a € 23.000,00 ma non a € 24.000,00;
    • € 20,00 per Reddito Complessivo superiore a € 24.000,00 ma non a € 25.000,00;
    • € 30,00 per Reddito Complessivo superiore a € 25.000,00 ma non a € 26.000,00;
    • € 40,00 per Reddito Complessivo superiore a € 26.000,00 ma non a € 27.700,00;
    • € 25,00 per Reddito Complessivo superiore a € 27.700,00 ma non a € 28.000,00.

    N.B. L’Agenzia delle entrate dovrà chiarire se le predette maggiorazioni sono da sommare alla detrazione netta o a quella lorda, alla quale applicare poi il coefficiente.

Detrazione base per redditi di pensione

Pensionati con meno di 75 anni
  reddito complessivo annuo detrazione annua e formula di calcolo
a) fino a €. 7.5000,00 €. 1.725,00
la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a €. 690,00
b) Oltre €. 7.500,00 e fino a €. 15.000,00 1.255,00+[ 470,00x((15.000,00-Reddito complessivo):7.000,00]
c) Oltre €. 15.000,00 e fino a €. 55.000,00 1.255,00 x[55.000,00-Reddito complessivo):40.000,00]
d) Superiore a € 55.000,00 0,00
Pensionati con 75 anni e più
  reddito complessivo annuo detrazione annua e formula di calcolo
a) fino a €. 7.750,00 €. 1.783,00
la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a €. 713,00
b) Oltre €. 7.750,00 e fino a €. 15.000,00 1.297,00+[486,00x((15.000,00-Reddito complessivo):7.250,00]
c) Oltre €. 15.000,00 e fino a €. 55.000,00 1.297,00 x[55.000,00-Reddito complessivo):40.000,00]
d) Superiore a € 55.000,00 0,00
  1. Se il risultato dei rapporti sopra definiti determina un coefficiente maggiore di zero, lo stesso, per il calcolo dell’effettiva detrazione, si assume nelle prime 4 cifre decimali.
  2. La detrazione è rapportata al periodo di pensione nell’anno.
Detrazioni familiari a carico
  Coniugi non legalmente ed effettivamente separati Scaglioni di reddito detrazione annua
a) Reddito Complessivo fino a € 15.000,00 €. 800,00 – 110 x Reddito complessivo / 15.000,00
b) Reddito Complessivo da € 15.000,01 a € 40.000,00 €. 690,00
c) Reddito Complessivo da € 40.000,01 a € 80.000,00 € 690,00 X [(80.000,00 – Reddito complessivo) / 40.000,00]
d) Reddito Complessivo oltre € 80.000,00 -
  1. rigo a: spetta al primo figlio, se più favorevole, in caso di mancanza del coniuge, ovvero l’altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.
  2. rigo a: se il rapporto è uguale a 1 la detrazione spetta nella misura di € 690,00, se è uguale a zero la detrazione non spetta, negli altri casi si utilizzano le prime 4 cifre decimali.
  3. rigo b: La detrazione è aumentata di:
    • € 10,00 per Reddito complessivo superiore a € 29.000,00 ma non a € 29.200,00;
    • € 20,00 per Reddito complessivo superiore a € 29.200,00 ma non a € 34.700,00;
    • € 30,00 per Reddito complessivo superiore a € 34.700,00 ma non a € 35.000,00;
    • € 20,00 per Reddito complessivo superiore a € 35.000,00 ma non a € 35.100,00;
    • € 10,00 per Reddito complessivo superiore a € 35.100,00 ma non a € 35.200,00.
  4. rigo c: Se il rapporto è uguale a zero la detrazione non compete, se compreso tra zero e 1 si utilizzano le prime 4 cifre decimali.

N.B. Il comma si considera a carico se non possiede redditi superiori a € 2.840,51 a lordo degli oneri deducibili.

Figli e altri familiari a carico
  Maggiorazione per ogni figlio (cumulabili)
Figli, compresi i naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati Detrazione annua Minore di 3 anni Portatore di handicap (legge 104/92, art. 3) Nucleo con almeno 4 figli
figli1 € 800,00 € 100,00 € 220,00  
2 € 1.600,00 € 100,00 € 220,00  
3 € 2.400,00 € 100,00 € 220,00  
4 € 3.200,00 € 100,00 € 220,00 € 800,00
Per ogni figlio ulteriore € 800,00 € 100,00 € 220,00 € 200,00
Altri familiari a carico di cui all’art. 433, cc,che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti dall’autorità giudiziaria € 750,00      
  1. Il familiare si considera a carico se non possiede redditi superiori a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.
  2. L’ammontare effettivo della detrazione è calcolato in funzione del coefficiente che scaturisce dalla seguente formula: [(€ 95.000,00 + € 15.000,00 per n. figli successivi al primo) – Reddito Complessivo] : (€ 95.000,00 + € 15.000,00 per n. figli successivi al primo) = coefficiente (se minore di zero uguale a zero o uguale a 1, la detrazione non spetta; se compreso tra zero e 1 la detrazione spetta nella misura che scaturisce applicando il coefficiente 4 cifre decimali – al valore nominale della detrazione stessa).
  3. I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottati; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
  4. L’ammontare effettivo della detrazione è calcolato in funzione del coefficiente che scaturisce dalla seguente formula: (€ 80.000,00 – Reddito Complessivo): € 80.000,00 = coefficiente (se minore di zero o pari a zero o pari a 1, la detrazione non spetta; se tra zero e 1 la detrazione spetta nella misura che scaturisce applicando il coefficiente – quattro decimali – a € 750,00).

N.B. La detrazione per i figli è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati (100% al richiedente se il coniuge è a carico), ovvero previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un Reddito Complessivo di ammontare più elevato. La detrazione spetta, in mancanza di accordo, all’affidatario in caso di separazione legale ed effettiva, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le Parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa.

La detrazione per le altre persone a carico è ripartita in pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione.