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DIRITTO D'INTERPELLO

 

Il diritto d'interpello, detto anche “ ruling ”, dà facoltà al contribuente, in base all'art. 11 della Legge 212/2000 (comunemente chiamato “Statuto del contribuente”) di interpellare l'Amministrazione Finanziaria per tutte le materie fiscali, allo scopo di ottenere un parere sulla correttezza fiscale di alcuni adempimenti, potenzialmente di natura elusiva. Già firmato il regolamento che disciplina il diritto d'interpello del contribuente, si rà la sua attuazione attraverso un decreto del Ministro delle Finanze, i cui contenuti, a grandi linee sono stati già annunciati. In estrema sintesi, si apre un ampio spiraglio che permette di colloquiare col fisco, a condizione che non si esageri, per tutte le materie e per tutti i quesiti sui quali non c'è uniformità di comportamenti. Saranno successivamente affrontate tematiche specifiche, con esempi e chiarificazioni, non appena sarà disponibile il testo integrale del Decreto del Ministro delle Finanze e la prevedibile, auspicabile circolare esplicativa.

Il diritto di interpello non è una novità assoluta dell'ordinamento tributario italiano, ma è ampiamente allargato, in ordine a casi particolari, rispetto a quanto stabilito in base all'art. 21 della Legge 413/91, che già prevedeva il diritto di interpello, ma su ipotesi limitate (tanto che è stato definito diritto d'interpello speciale). I punti salienti:

•  Interposizione fittizia di persona (art. 37, comma 3 DPR 600/73);

•  Art. 37-bis DPR 600/73 (l'Amministrazione Finanziaria può disconoscere vantaggi tributari a seguito di atti posti in essere per fini meramente elusivi); si tratta, in genere, di operazioni di trasformazioni, scissioni, fusioni, conferimenti di società privi di valide ragioni economiche;

•  Qualificazione di spese relative a pubblicità, propaganda o rappresentanza (art.74, comma 2 DPR 917/86).

Oggi, con il decreto del Ministro delle Finanze in corso di pubblicazione, è possibile inoltre:

•  Spariscono i vincoli di materia (può essere richiesto l'interpello per qualsiasi caso);

•  Obbligatorietà della risposta da parte del fisco;

•  Nuovi adempimenti procedurali.

 

Come si richiede l'interpello

Il diritto d'interpello si esercita inviando un'istanza, in carta libera, in plico per raccomandata (non è ancora chiaro se è possibile l'inoltro mediante consegna a mano presso un qualsiasi Ufficio delle Entrate o competente territorialmente, oppure on line, collegandosi con il sito delle finanze).

 

Chi può esercitare il diritto d'interpello

Possono inoltrare l'istanza tutti i contribuenti e gli altri soggetti tenuti ad adempimenti per conto dei contribuenti (commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, ecc… ed i CAF). Il contribuente che intende esercitare il diritto di interpello, lo deve fare manifestando preventivamente l'intenzione di adottare quel provvedimento, a pena di inammissibilità. Vale a dire, per esempio, che il contribuente che ritiene che un onere possa essere dedotto o detratto, anche se la norma presenta delle incertezze in merito alla sua applicabilità, lo può fare soltanto se manifesta l'intenzione di farlo almeno 120 giorni prima della scadenza. E' inammissibile l'interpello afferente casi su cui l'Amministrazione Finanziaria si è già espressa, per fattispecie analoga, tramite circolare, risoluzione o altra modalità rinvenibile su documentazione tributaria del sito. In tal caso, l'Amministrazione è comunque tenuta a comunicare al contribuente l'inammissibilità dell'istanza, fornendo nel contempo gli estremi della precedente risposta.

 

 

A chi inoltrare l'istanza

L'istanza può essere inoltrata a:

•  Direzione Regionale delle Entrate

•  Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate

•  Direzione compartimentale dell'Agenzia del territorio

•  Direzione compartimentale dell'Agenzia delle Dogane

 

Cosa deve contenere l'istanza

L'istanza deve essere corredata di:

•  Dati del contribuente o altro soggetto che lo rappresenta e relativo domicilio presso cui si intende ricevere risposta (eventualmente anche via posta elettronica)

•  Descrizione del caso

•  Sottoscrizione dell'istanza

•  Prefigurazione del comportamento che si intende adottare

•  Documentazione probatoria atta a dimostrare l'assunto per cui si ritiene legittimo il comportamento che si intende adottare o, quanto meno, che aiuti l'Amministrazione Finanziaria ad avere più chiaro il caso

 

Le risposte del fisco

L'Amministrazione è obbligata a rispondere sempre, e lo deve fare:

•  Entro 120 giorni dalla ricezione dell'istanza;

•  A domicilio per raccomandata o in via telematica;

•  Nei casi più rilevanti, cioè nei casi in cui il merito dell'istanza potrebbe essere di massimo interesse per una platea ampia per circolare (utilizzata anche per dare risposte a più istanze), oppure per risoluzione.

L'Amministrazione Finanziaria si riserva, però, il diritto di dare risposte difformi da quelle date in precedenza. In tal caso, il contribuente che si è avvalso dell'interpretazione fornita dal fisco e ad essa viene data successivamente una risposta contraria, è tenuto a pagare per le imposte eventualmente evase, anche se non saranno applicate sanzioni.

 

Per saperne di più

Le istanze, per essere ritenute ammissibili, devono necessariamente contenere l'interpretazione ritenuta corretta dal contribuente; inoltre devono riguardare fattispecie su cui effettivamente risulti incerta la corretta interpretazione della norma o,quanto meno, che esista giurisprudenza o dottrina contrastante sull'argomento.

Per essere più chiari, non saranno ammesse le istanze, né si darà risposta (salva la comunicazione di inammissibilità) su fattispecie per le quali l'Amministrazione Finanziaria ritiene che l'interpretazione corretta sia pacifica.

Alla luce di quanto sin qui esposto, appare chiaro il quadro che, nell'ottica della collaborazione tra contribuente e fisco, tende a evitare che si possa abusare di questo importantissimo istituto, che è una conquista per il contribuente e un'occasione di rilancio per il “tiranno” fisco.