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REGOLAMENTO N. 1 DEL 4 GIUGNO 2004 |
Il Consiglio regionale ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
• Visto l’art. 121, 4° comma della Costituzione;
• Visto lo Statuto della Regione Campania;
• Vista la legge regionale 19 febbraio 2004 n. 2, concernente “Istituzione in via sperimentale del reddito
di cittadinanza”;
• Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 264/1 adottata nella seduta dell’11 maggio 2004; |
EMANA |
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Il seguente regolamento
Regolamento di attuazione della legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2 concernente “Istituzione in
via sperimentale del reddito di cittadinanza”: |
Art. 1
Oggetto del Regolamento |
1. Il presente Regolamento disciplina l’applicazione della legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2,
recante “Istituzione in via sperimentale del reddito di cittadinanza.”
2. Il reddito di cittadinanza fa riferimento alle persone nel contesto del nucleo familiare e consiste in
una erogazione monetaria, riconosciuta annualmente per un massimo di 12 mesi, che non supera i 350,00
Euro mensili per nucleo familiare, ed in ulteriori e specifici interventi di accompagnamento mirati all’inserimento scolastico, formativo e lavorativo, volti al superamento delle condizioni di difficoltà degli
aventi diritto e alla promozione di percorsi di inclusione sociale. |
Art. 2
Soggetti aventi diritto |
1. Il reddito di cittadinanza è attuato con modalità sperimentali sul territorio della Regione Campania
negli anni 2004/2005/2006, nei limiti delle risorse finanziarie destinate all’attuazione della L.R. n. 2/2004
e trasferite a tal fine dalla Giunta regionale ai Comuni associati in ambiti territoriali costituiti ai sensi
della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dei successivi provvedimenti regionali di attuazione.
2. Hanno diritto al reddito di cittadinanza ed alle misure collegate, i componenti maggiorenni
comunitari ed extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno e residenti in uno dei comuni della
Regione Campania da almeno 60 mesi alla data della pubblicazione della legge regionale, appartenenti ad
un nucleo familiare, definito sulla base dei criteri di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e successive modificazioni e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109 e successive modificazioni, il quale risulti complessivamente titolare, nell’anno solare antecedente
quello della richiesta, di un reddito determinato ai sensi dell’art. 3, inferiore a Euro 5000. Inoltre, ai fini
dell’accesso al reddito di cittadinanza, si considerano residenti i senza fissa dimora domiciliati in uno dei
comuni della Regione da almeno 60 mesi alla data della pubblicazione della legge regionale, o in
mancanza di domiciliazione e qualora non abbiano domicilio in altro comune d’Italia, nati in uno dei
comuni della Regione.
3. Possono accedere al reddito di cittadinanza più componenti maggiorenni dello stesso nucleo
familiare fra i quali, a seguito di accoglimento della domanda, verrà ripartito in parti uguali l’importo
massimo erogabile di Euro 350,00. |
Art. 3
Modalità di calcolo del reddito |
1. Per la determinazione del valore del reddito di cui all’articolo 2, comma 2, è utilizzato il valore più
alto tra quello risultante dalla certificazione ISEE prodotta
e quello risultante dalla elaborazione della
formula di cui al comma 2.
2. Sulla base delle informazioni contenute nell’istanza di cui all’art. 4, gli uffici provvedono a stimare
un valore di reddito presunto applicando la formula matematica di cui all’allegato A, che tiene conto dei
consumi relativi alle utenze domestiche, di quelli relativi alla proprietà di automobili e motocicli, alla
casa di abitazione, nonché del valore del parametro della scala di equivalenza utilizzata per la
determinazione dell’ISEE ai sensi del decreto legislativo n. 109/1998. |
Art. 4
Modalità di accesso |
1. I soggetti, di cui all’articolo 2, comma 2, presentano istanza per usufruire del reddito di
cittadinanza al comune di residenza entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del Bando
attuativo del presente regolamento nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.).
2. L’istanza a pena di inammissibilità è prodotta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, su modello conforme all’allegato al Bando di cui al comma 1 ed è corredata
della documentazione ivi indicata.
3. Negli anni successivi al primo, il bando per la presentazione delle nuove domande è pubblicato nel
B.U.R.C. a cura dell’Assessorato alle Politiche Sociali. Entro trenta giorni dalle pubblicazioni i soggetti
richiedenti presentano domanda ai sensi dell’art.5 della legge regionale n.2/2004. |
Art. 5
Individuazione degli aventi diritto |
1. Ciascun Comune provvede alla istruttoria e alla valutazione delle istanze, alla individuazione delle
domande ammissibili al beneficio per ciascun anno della sperimentazione, nonché al controllo ed alla
verifica, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, di quanto dichiarato dai richiedenti per l’accesso
agli interventi di cui all’articolo 6 della L.R. n.2/2004.
2. I Comuni, agli esiti delle attività di cui al comma 1, trasmettono al Comune capofila di ambito
l’elenco nominativo delle istanze ammissibili specificando per ciascuna di esse l’importo di reddito
accertato secondo le modalità previste all’articolo 3.
3. Il Comune capofila redige la graduatoria di ambito, valuta gli eventuali ricorsi, individua i
beneficiari e trasferisce ai Comuni di ambito le risorse finanziarie per l’erogazione della misura in ragione
dei beneficiari ivi residenti.
4. Nei 90 giorni successivi al termine di presentazione delle istanze di cui all’articolo 4, comma 1, è
formata la graduatoria dei beneficiari, sono esaminati gli eventuali ricorsi presentati ed è riconosciuto il
beneficio monetario corrispondente alla prima mensilità del reddito di cittadinanza. |
Art. 6
Durata e decadenza dal beneficio |
1. Il beneficio del reddito di cittadinanza e delle misure collegate è riconosciuto annualmente per un
massimo di 12 mesi, ferma restando la decadenza dal beneficio stesso per il venir meno dei requisiti che
ne avevano consentito l’accesso o per l’accertamento, in sede di controllo, della non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni rese dai richiedenti.
2. I beneficiari del reddito di cittadinanza e delle misure collegate ne usufruiscono nell’intero
periodo della sperimentazione, purché permangano i requisiti richiesti dalla legge. |
Art. 7
Integrazione
con gli interventi
e servizi programmati nell’Ambito |
1. Ciascun Ambito territoriale programma nei Piani Sociali di Zona l’organizzazione e la gestione del
reddito di cittadinanza ai sensi degli articoli 4 e 6 della L.R. 2/2004.
2. Nell’ambito della propria autonomia organizzativa i comuni istituiscono sportelli di ricezione delle
domande preferibilmente allocati presso i servizi sociali comunali o presso i servizi di segretariato sociale.
3. Le risorse finanziarie, determinate ai sensi dell’articolo 7 della L.R. n. 2/2004, vengono trasferite
dalla Giunta regionale al Comune capofila di Ambito che provvede alla ripartizione fra i singoli Comuni ai
sensi degli articoli 5 e 9. |
Art. 8
Progettazione
degli interventi |
1. Nei limiti delle risorse disponibili, hanno diritto di beneficiare delle misure di intervento di cui
all’articolo 6 della L.R. n. 2/2004, mirate all’inserimento scolastico, formativo e lavorativo, i singoli
componenti delle famiglie ammesse al reddito di cittadinanza.
2. La Regione Campania nell’ambito delle proprie funzioni e sulla base delle risorse disponibili a
valere sui fondi comunitari, nazionali e regionali, definisce con deliberazioni di Giunta regionale e previa
intesa con le altre Amministrazioni interessate, l’attivazione delle misure previste dall’articolo 6, comma
2, della L.R. n. 2/2004.
3. Le misure di cui al comma 2 dell’articolo 6 della L.R. n. 2/2004 sono così articolate:
a) integrazione delle risorse finanziarie destinate ai comuni per la gratuità dei libri di testo;
b) accesso a percorsi di integrazione fra istruzione e formazione ed a percorsi di recupero dell’obbligo
scolastico;
c) accompagnamento alla fruizione degli interventi e dei servizi attivati ai sensi della Legge
n.328/2000 e dei successivi provvedimenti regionali di attuazione;
d) attivazione di misure specifiche per l’autoimpiego e l’emersione dal lavoro nero;
e) attivazione di una riserva nell’ambito delle attività formative programmate ordinariamente,
riguardante tutte le diverse tipologie di attività formative;
f) assegnazione di risorse al Consorzio Unico Campania per le politiche tariffarie dei trasporti;
g) attribuzione di priorità nell’ambito delle politiche di contrasto dell’emergenza abitativa attivate
dalla Regione Campania e dai comuni, con incremento sino al 15% del contributo previsto ai sensi della
legge 9/12/1998, n.431;
h) riduzione sull’acquisto dell’art-card e facilitazioni per le manifestazioni culturali promosse dalla
Regione. |
Art. 9
Riparto delle risorse |
1. Ai sensi dell’articolo 7 della L.R. n.2/2004, la Giunta regionale della Campania, per il primo anno
della sperimentazione, procede a ripartire tra gli ambiti territoriali di cui alla D.G.R. n. 1824/2001 e
successive modifiche ed integrazioni, le risorse stanziate per le erogazioni relative al reddito di
cittadinanza, stimando i fabbisogni secondo i seguenti indicatori sintetici di disagio sociale:
1) dati di fonte INPS, relativi al numero di nuclei familiari con ISEE inferiore ad Euro 5.000, per
ciascun comune associato agli ambiti;
2) popolazione residente al 31/12/2003 nei Comuni associati agli ambiti;
3) indicatore composito, basato su dati demografici associati ad elementi di disagio (quali: numero di
famiglie composte da cinque o più componenti; numero di famiglie con uno o più componenti
ultrasessantacinquenni; numero di famiglie monoparentali).
2. Negli anni di sperimentazione successivi al primo, per la ripartizione delle risorse, la Giunta
regionale tiene conto delle domande ammissibili presentate nei singoli Comuni e si avvale delle risultanze
del monitoraggio di cui all’articolo 10.
3. A seguito dell’approvazione del riparto delle somme, si provvede alla liquidazione al Comune
capofila di Ambito del 50% delle risorse assegnate, disponendo la liquidazione del 50% a saldo entro 120
giorni dall’avvio dell’erogazione agli aventi diritto. 4. Al fine di ottenere la liquidazione del saldo delle risorse assegnate, ciascun Comune informa il
Comune capofila della data di avvio delle erogazioni agli aventi diritto al beneficio. |
Art. 10
Monitoraggio, valutazione
e verifiche |
1. Ai fini del monitoraggio, della valutazione e delle verifiche degli interventi previsti dalla presente
legge, i Comuni capofila di Ambito trasmettono, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, le
relazioni annuali ai settori della Giunta regionale di cui all’articolo 8 comma 1 della L.R. n. 2/2004.
2. Ciascun Comune effettua un controllo diretto anche tramite le forze di polizia municipale, su un
campione pari ad almeno il 10% delle domande accolte. Il numero degli accertamenti e l’esito è
comunicato ai Comuni capofila, che procedono ad immediata sospensione della misura in presenza di
irregolarità e ne danno comunicazione ai settori della Giunta regionale di cui all’art.8 comma 1 della L.R.
n. 2/2004 e all’Osservatorio di cui all’articolo 11. |
Art. 11
Osservatorio del Consiglio regionale sulla sperimentazione
del reddito di cittadinanza |
1. Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di cui all’articolo 10 i settori regionali
competenti provvedono a trasmettere le relazioni dei Comuni capofila all’Osservatorio del Consiglio
regionale, istituito ai sensi dell’articolo 8 comma 4 della L.R. n. 2/2004, ai fini del controllo e delle
valutazioni di competenza in merito all’applicazione della misura del reddito di cittadinanza.
2. L’Osservatorio del Consiglio regionale nel periodo della sperimentazione è formato dai membri
della Commissione affari sociali del Consiglio regionale ed è presieduto dal Presidente della Commissione
che ne organizza i lavori. Si avvale del necessario personale amministrativo regionale il cui organico è
stabilito dal Presidente del Consiglio regionale e svolge la sua attività di concerto con il Settore ORMEL
(Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro) e con il Settore delle Politiche sociali.
3. L’Osservatorio si confronta con i rappresentanti di organizzazioni sindacali, associazioni e
movimenti, impegnati nelle politiche sociali e della prima occupazione, sulla base di quanto previsto dal
comma 1 dell’art.55 del regolamento consiliare.
4. L’Osservatorio effettua verifiche dirette degli aventi diritto. Presenta al Consiglio una relazione
annuale in cui indica: i dati sulle prestazioni erogate, con analisi qualitativa e quantitativa dei dati, il
numero di domande ammissibili e non finanziate, il numero di ricorsi presentati, la distribuzione
geografica dei beneficiari e delle domande presentate, i risultati dei controlli a campione dei Comuni
capofila. |
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Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione
Campania.
Napoli, 4 giugno 2004
Bassolino |
ALLEGATO A
Formula per la stima del reddito ai sensi dell’articolo 3, comma 2.
X =1,35(Utel + Uel + Ugas + A + M + AB)/S
X = valore dell’indicatore di reddito stimato;
U = valore dei consumi relativi alle utenze dell’anno solare precedente alla scadenza del termine per
la presentazione della domanda relative a telefonia, elettricità, gas;
A = valore dei consumi presunti in relazione alla proprietà di automobili. A acquista un valore pari a
5000 euro se l’auto è di cilindrata superiore a 1401 cc ed è stata immatricolata nei 4 anni precedenti a
quello di riferimento ai fini dell’accesso al reddito; 4000 euro se di cilindrata compresa tra 801 e 1400 cc
ed immatricolata nei 4 anni antecedenti a quello di riferimento; alle auto immatricolate negli anni
precedenti ai 4 di cui sopra si attribuisce un valore di 2000 euro;
M = valore dei consumi presunti in relazione alla proprietà di motocicli. M avrà valore di 1000 euro se
il motociclo è stato immatricolato nei 4 anni precedenti a quello di riferimento e la cilindrata del veicolo
è di 125 cc; avrà valore di 2000 euro se l’immatricolazione è avvenuta nei 4 anni precedenti a quello di
riferimento e la cilindrata è compresa fra i 125 e i 300 cc; infine avrà il valore di 3000 euro se
l’immatricolazione è avvenuta nei 4 anni precedenti a quello di riferimento e la cilindrata supera i 301 cc;
per i motocicli immatricolati anteriormente ai 4 anni precedenti a quello di riferimento M assume valore
di 500 euro;
AB = valore dei consumi presunti in relazione all’abitazione in cui si vive. Per coloro che sono
proprietari di unità immobiliari AB avrà valore uguale all’importo dell’ICI dovuto moltiplicato per il
seguente coefficiente
(1000/aliq.com)*(7/1000) per coloro che conducono in locazione unità abitative si indica
l’importo annuale corrisposto per il canone detraendo l’importo in franchigia di 3.787,00 euro; per i
canoni annuali uguali o inferiori all’importo di Euro 3.787,00, AB ha valore pari a zero.
S = valore del parametro della scala di equivalenza utilizzata per la determinazione dell’ISEE ai sensi
del decreto legislativo n.109/98 e successive modificazioni e integrazioni, come di seguito determinato:
| Componenti nucleo familiare |
Valore di S |
| 1 |
1.00 |
| 2 |
1.57 |
| 3 |
2.04 |
| 4 |
2.46 |
| 5 |
2.85 |
Il parametro S viene poi maggiorato nei seguenti casi:
• + 0,35 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;
• + 0,20 in caso di presenza nel nucleo di un solo genitore e figli minori;
• + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all’art.3, comma 3, della
Legge n.104/1992 o d’invalidità superiore al 66%;
• + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o
d’impresa. La maggioranza spetta quando i genitori risultino titolari di reddito per almeno 6 mesi nel
periodo afferente la dichiarazione sostitutiva. Spetta al nucleo composto da un genitore ed un figlio
minore, purché il genitore dichiari un reddito di lavoro dipendente o di impresa per almeno 6 mesi.
NOTE
Avvertenza: Il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo
di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).
Nota all’art. 1
La legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2, recante: ”Istituzione in via sperimentale del reddito di
cittadinanza” è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 8 del 23 febbraio 2004-
Note all’art. 2
La legge 8 novembre 2000, n. 328 è la: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali.“
L’art.4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 è il seguente: “Famiglia
anagrafica.
1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio,
parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso
comune:
2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.”
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 statutisce in tema di: “Definizioni di criteri unificati di
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma
dell’articolo 59, comma 51, della l. 27 dicembre 1997, n. 449.”
Nota all’art. 4
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”
Note all’art. 5
L’art. 71 del citato D.P.R. n.445/2000 è il seguente:
“Modalità dei controlli”
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i
casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R)
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall’amministrazione
procedente con le modalità di cui all’articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione
certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R)
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili
d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia
all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione;
in mancanza il procedimento non ha seguito. (R)
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui
all’articolo 2, l’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di
appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante,
conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi”.
L’art. 6 della citata L.R. n.2/2004 detta norme in tema di “Progettazione degli interventi”.
Note all’art. 7
Art. 4 L.R. n.2/2004 “Funzioni dei comuni”
Art. 6 L.R.n.2/2004: “Progettazione degli interventi”
Art. 7 della citata L.R. n.2/2004: “Risorse”
Art. 5 L.R. n.2/2004: “Istanza”
Art. 9 L.R. n.2/2004: “Norma finanziaria”
Nota all’art. 10
Art. 8 L.R. 2/2004: “Monitoraggio valutazione e verifiche” |
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