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Con decreto del 30/03/2006 del Ministero dell’Economia è pubblicato il nuovo modello per la dichiarazione ICI da presentare nell’anno 2006. La dichiarazione va presentata per gli immobili relativamente ai quali sono intervenute modifiche che possono riguardare sia la titolarità del possesso, sia la struttura o la destinazione dell’immobile.
Alla presentazione della dichiarazione sono tenuti solo se il Comune non abbia introdotto l’obbligo della comunicazione, in base all’articolo 59 del decreto legislativo 446/1997. In questo caso il contribuente sarà tenuto a comunicare soltanto acquisti e cessioni di diritti reali su immobili intervenuti nel corso degli anni di imposta, nei 60 giorni dal verificarsi dell'evento. Per le variazioni intervenute nel corso dell'anno 2005 dovrà essere presentata comunicazione entro il 31/07/2006. Per le variazioni intervenute dal 1° gennaio al 31 ottobre 2006, anche se comunicate in ritardo, non saranno applicate le sanzioni purché la comunicazione sia presentata entro il 31/12/2006.
Sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e non della detrazione, (negli anni precedenti veniva applicata anche la detrazione ) quelle concesse in uso gratuito a parenti o affini entro il 1° grado.
Nessuna proroga è stata normativamente prevista quest'anno per i termini di accertamento e liquidazione dell'ICI. Ne consegue l'impossibilità per gli enti comunali di accertare gli anni 2001, 2002 e 2003. La mancata proroga rende, infatti, applicabile la disciplina ordinaria, secondo la quale le operazioni di accertamento devono avvenire entro la fine del secondo anno successivo al pagamento (terzo anno, se si tratta di dichiarazioni).
Ai fini dell’applicazione ICI il collegato fiscale (DL 203/2005) stabilisce che un’area è da considerare comunque fabbricabile, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi. Quindi è sufficiente la presenza di un Piano Regolatore approvato.
Sono esenti dall’ICI tutti gli immobili utilizzati dalla Chiesa cattolica e dalle altre confessioni religiose e associazioni no-profit riconosciute dallo Stato. La Finanziaria ha precisato poi, che non si fa luogo a rimborsi e/o restituzioni d’imposta per i pagamenti pregressi.
TARSU
Il decreto legislativo 152/06 art. 195 cancella la possibilità di assimilare i rifiuti prodotti da imprese e esercizi commerciali ai rifiuti urbani e quindi, di affidarli al servizio pubblico di raccolta gestito dai Comuni. Secondo la nuova disciplina, i rifiuti di tutte le imprese e gli enti che per la propria attività produttiva utilizzano superfici maggiori rispetto a 150 mq. nei Comuni con popolazione inferiore a 10mila abitanti e 250 mq. nei Comuni con popolazione superiore ai 10mila abitanti non devono essere più gestiti dal servizio pubblico di raccolta. Non producendo più rifiuti assimilati agli urbani le attività economiche saranno esentate dal pagamento della Tarsu. Inoltre, non è possibile di norma assimilare ai rifiuti urbani, quelli che si formano nelle aree produttive, nei magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti in uffici, mense, spacci, bar.
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