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Principali novità che interessano il modello 730/2006 (redditi 2006):

  • Tempistica di presentazione: Si restringono i tempi di presentazione al 31 maggio per la presentazione della dichiarazione ai CAF o ai professionisti abilitati. Rimane invariato, invece, il termine del 31 aprile per la presentazione del mod. 730 ai sostituti di imposta.
  • Le nuove disposizioni tributarie: Ristrutturazioni edilizie per le spese sostenute prima e dopo l'1 ottobre 2006; nuove modalità di dichiarazione per imposta comunale sugli immobili e acconto dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; possibilità di spostare la sede per la notificazioni tributarie presso il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale (domiciliazione). L’obbligo, infine, di assoggettare a tassazione in dichiarazione gli utili ed i proventi equiparati, relativi a partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.
  • Frontespizio: il frontespizio del modello 730 prevede la possibilità per il contribuente di eleggere domicilio per la notificazione di atti o di comunicazioni da parte dell'amministrazione finanziaria e nella stessa sezione è possibile indicare un indirizzo diverso dal proprio per la notifica di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative alla liquidazione della dichiarazione. In questo caso l'indirizzo da indicare si riferisce esclusivamente al soggetto che ha prestato l'assistenza (CAF o professionista abilitato) il quale ha l'obbligo di informare direttamente il contribuente, salvo il caso in cui l'intermediario è espressamente esonerato dall'Agenzia delle Entrate.
    La deduzione degli assegni periodici corrisposti al coniuge a seguito di separazione legale ed effettiva o di annullamento di matrimonio, è subordinata all’indicazione in dichiarazione dei redditi del codice fiscale del soggetto beneficiario. Se il codice fiscale del percipiente è assente non è possibile riconoscere l’onere deducibile al contribuente.
  • Quadro E: nel quadro E sezione III alla colonna 2 il riquadro ´periodo 2006'. Fa riferimento alle ristrutturazioni edilizie, in particolare si riferisce alla maggiore detrazione del 41% che spetta per i lavori pagati fino al 31 settembre 2006. Per le spese sostenute, invece, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la quota di detrazione è pari al 36% nei limiti di €. 48.000 per abitazione e suddivisa tra i soggetti che ne hanno diritto. Relativamente a questi ultimi importi inoltre le agevolazioni spettano a condizione che il costo della relativa mano d'opera sia evidenziato in fattura.
  • Quadro ICI: a partire dal 2007 è ammessa la possibilità, attraverso la compilazione del quadro ICI di utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi per il pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili dovuta per lo stesso l'anno. Tale modalità di compensazione è vincolata alla presentazione di un apposito modello F24.
  • Quadro C: c’è l'acconto dell'addizionale comunale per il 2007, pari al 30% dell'importo dovuto sulla base imponibile dell'anno precedente. La misura creata dal della legge finanziaria 2007, comma 142 (legge 296/2006). Per i lavoratori dipendenti e assimilati, l'acconto è calcolato dallo stesso datore di lavoro, che provvede a trattenerlo per un numero massimo di nove rate che decorrono da marzo. Il saldo invece viene calcolato in sede di conguaglio e riversato in un numero massimo di 11 rate.
  • Quadro D: i redditi soggetti a tassazione separata, che si trovavano nel quadro F del precedente modello passano quadro D.
  • Quadro G: è un inedito quadro e solo di carattere formale. Vanno inseriti i crediti d’imposta che nella versione 730/2006 trovavano posto nei quadri B ed F, oggi vanno indicati nel nuovo quadro.

La deduzione degli assegni periodici corrisposti al coniuge a seguito di separazione legale ed effettiva, annullamento del matrimonio, è subordinata all’indicazione in dichiarazione dei redditi del codice fiscale del soggetto beneficiario.
Se il codice fiscale del percipiente è assente non è possibile riconoscere l’onere deducibile al contribuente.