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AVVISO PUBBLICO

IL PRESIDENTE

Vista la L.R. n. 2/04, che istituisce in via sperimentale il Reddito di Cittadinanza, destinato ai cittadini residenti nel territorio della Regione Campania;
visto il Regolamento di attuazione n. 1 del 2004, approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 264/1 del 11/5/04 ;
rende noto che i cittadini interessati possono fare richiesta per usufruire del


REDDITO DI CITTADINANZA,
misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, volta al superamento delle condizioni di difficoltà degli aventi diritto e alla promozione di percorsi di inclusione sociale, attraverso trasferimenti monetari pari ad un massimo di € 350 mensili, e programmi personalizzati mirati all’inserimento scolastico, formative e lavorativo.

DESTINATARI
Sono destinatari degli interventi Cittadini Italiani, ovvero provenienti dall’Unione Europea, ovvero Cittadini stranieri provenienti da paesi non appartenenti all’Unione Europea, che:
• alla data di pubblicazione della L.R. n. 2/04, e quindi alla data del 23/02/04, siano residenti da almeno 60 mesi in uno dei Comuni del territorio regionale;
• siano appartenenti ad un nucleo familiare, definito sulla base delle evidenze anagrafiche, salvo casi particolari disciplinati dal D.Lgs 109/98 e s.m.i., il quale risulti complessivamente titolare di un reddito, determinato ai sensi dell’ articolo 3 del Regolamento attuativo, non superiore ad € 4.999,99.
Per le persone senza fissa dimora il requisito della residenza si considera soddisfatto qualora esse risultino domiciliate in uno dei comuni della Regione Campania da almeno 60 mesi alla data di pubblicazione della L.R. n. 2/04. o, in mancanza di domiciliazione e qualora non abbiano domicilio in altro Comune d’Italia, siano nate in uno dei Comuni della Regione.
Il requisito della residenza nel territorio regionale deve permanere per tutta la durata della sperimentazione, PENA la decadenza dal beneficio del Reddito di Cittadinanza.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I cittadini in possesso dei requisiti previsti che intendono usufruire del Reddito di Cittadinanza devono presentare domanda, al Comune di attuale residenza, corredata dalla documentazione richiesta, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sul BURC della Delibera di Giunta Regionale di approvazione del presente Avviso.
La domanda deve essere presentata esclusivamente servendosi dell’apposito modulo fornito in unico esemplare dal Comune di residenza all’interessato.
Sulla veridicità delle dichiarazioni rese, saranno svolti controlli da parte del Comune di residenza, sulla base di apposito regolamento unitario di ciascun Ambito, accedendo alle opportune banche dati (es. le anagrafi Comunali, il Ministero delle Finanze, il PRA, Aziende fornitrici di energia elettrica, gas, servizi telefonici, con le quali sono stipulati appositi accordi). In caso di dichiarazioni mendaci l’interessato incorrerà nella immediata decadenza dal beneficio, oltre che nelle sanzioni previste dalla normativa vigente.

DEFINIZIONE DI REDDITO
Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 2/04, ai fini dell’accesso al beneficio, il reddito è definito dal valore più alto tra quello risultante dalla certificazione ISEE del nucleo familiare per l’anno 2003 e quello stimato sulla base dei consumi relativi alle utenze domestiche, del valore di automobili e motocicli di proprietà, della casa di abitazione, per l’anno 2003.

GRADUATORIA
Entro le risorse disponibili, assegnate dalla Regione Campania all’Ambito, viene stilata apposita graduatoria provvisoria degli aventi diritto al Reddito di Cittadinanza in ciascun Ambito Territoriale, con provvedimento del comune capofila, previa acquisizione della documentazione trasmessa dal Sindaco o suo delegato di ciascun Comune dell’Ambito, e sulla base della situazione economica determinata ai sensi dell’art. 3 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 2/04.
Al fine di consentire la redazione della graduatoria provvisoria di Ambito, ciascun Comune trasmette al Comune capofila l’elenco delle domande ammissibili. Avverso la graduatoria provvisoria sarà ammesso ricorso nei modi e nei termini opportuni, stabiliti all’atto dell’approvazione della stessa da parte del Comune Capofila, e comunque per un periodo non inferiore a 15 giorni dalla sua approvazione.
Il Comune Capofila redige, a seguito della valutazione dei ricorsi, la graduatoria definitiva per l’intero Ambito Territoriale e ne cura la pubblicazione.

BENEFICI
In caso di accoglimento della domanda, a seguito dell’approvazione della graduatoria definitiva, il diritto al beneficio del Reddito di Cittadinanza decorre dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle istanze di accesso.
I soggetti ammessi al beneficio monetario potranno usufruire di ulteriori misure di intervento, mirate alla promozione di percorsi di inclusione sociale, come previsto dall’art. 6 della L.R. n. 2/2004.
Il Reddito di cittadinanza viene erogato annualmente per la durata massima di 12 mesi, per il triennio della sperimentazione, fatti salvi i casi di decadenza dal beneficio.

Il Presidente
Antonio Bassolino