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Indicazioni per la corretta applicazione della misura sperimentale del Reddito di Cittadinanza

Determinazione del valore soglia della situazione economica per l’accesso al Reddito di Cittadinanza: € 4999,99

Possono essere ammessi al Reddito di Cittadinanza tutti i nuclei familiari che presentino un valore ISEE o, alternativamente, un valore del Reddito presunto, calcolato ai sensi dell’art. 3 c. 2 del regolamento di attuazione della L.R. 2/04, da € 0,00 e fino al valore soglia di € 4.999,99 incluso.
Pertanto i nuclei che presentino un ISEE o un Reddito presunto (è sufficiente che uno solo dei due superi il valore soglia) pari o superiore ad € 5000,00, non possono rientrare nelle graduatorie.

Indicazioni per il Calcolo del Reddito presunto ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Regolamento n. 1/04 di attuazione della L.R. 2/04

Anno di riferimento: 2003
Per tutte le voci della formula di cui all’allegato A del Regolamento si assume a riferimento l’anno 2003.

Nello specifico:
- per tutte le utenze (telefono di rete fissa – Utel; elettricità – Uel; gas - Ugas) si acquisiscono le informazioni e le documentazioni relative alle somme fatturate (indipendentemente dal loro pagamento effettivo) nell’anno solare 2003, dunque dal 1/1/03 al 31/12/03;
- per automobili (voce A nella formula) e motocicli (voce M), si considerano immatricolati negli ultimi 4 anni i mezzi immatricolati dal 1/1/00 al 31/12/03; si considerano immatricolati precedentemente agli ultimi 4 anni i mezzi immatricolati fino al 31/12/99;
- per l’abitazione in proprietà (voce AM) si fa riferimento all’imposta ICI dovuta per l’anno 2003 e all’aliquota comunale applicata nello stesso anno sull’immobile; analogamente per le abitazioni in locazione si assume il canone di affitto annuo dovuto per l’anno 2003.

Specificazioni per l’attribuzione del valore monetario alle diverse cilindrate (cc)
di automobili e motocicli:

Automobili: • immatricolazione > 4 anni (immatricolate fino al 31/12/99) = € 2000,00
• immatricolazione < 4 anni (immatricolazioni dal 1/1/00 al 31/12/03):
o cc ≤ 800 = € 3000,00
o 801 ≤ cc ≤ 1400 = € 4000,00
o cc ≥ 1401 = € 5000,00
 
Motocicli: • immatricolazione > 4 anni (immatricolati fino al 31/12/99)
e comunque con cc ≥ 125 = € 500,00

• immatricolazioni < 4 anni (immatricolazioni dal 1/1/00 al 31/12/03):
o cc < 125 = € 0
o cc = 125 = € 1.000,00
o 126 ≤ cc ≤ 300 = € 2.000,00
o cc ≥ 301 = € 3000,00

Specificazioni per l’attribuzione del valore monetario alla voce Ugas:
Soltanto per i richiedenti residenti in Comuni non serviti da rete di distribuzione del gas metano, alla voce Ugas si attribuisce valore forfettario di € 100,00.
Per i richiedenti residenti in Comuni serviti da rete di distribuzione del gas metano, ma che non abbiano attivato un contratto di fornitura con la società erogatrice (es. si servono di bombole), alla voce Ugas si attribuisce valore € 0,00.

Specificazioni per la voce AB (abitazione)
Si considerano le locazioni con contratto regolarmente sottoscritto dalle parti, o delle quali sia comunque possibile dimostrare l’esistenza (ricevute di pagamento del canone, dichiarazione del proprietario, ecc.) per l’anno solare 2003. Al canone annuo di affitto si attribuisce valore monetario secondo le indicazioni contenute nell’allegato A del Regolamento.
Per le abitazioni occupate senza alcuna corresponsione di canone (uso gratuito), la voce AB assume valore di € 0,00.

Indicazioni relative alla presentazione delle istanze:
Ciascun nucleo familiare può essere beneficiario di un solo trasferimento monetario
pari a € 350,00 mensili. I componenti maggiorenni dello stesso nucleo familiare potranno richiedere unicamente la ripartizione in parti uguali dell’assegno mensile.
Pertanto non potrà essere presentata più di una istanza per ciascun nucleo familiare. Laddove, per qualunque motivo, ciò accada, il Comune provvederà a riunire d’ufficio le istanze riferite allo stesso nucleo familiare, provvedendo a ripartire l’assegno tra i componenti maggiorenni che lo hanno richiesto, anche su moduli distinti.