Nei casi di violazione della privacy è possibile difendersi proponendo ricorso al Garante. E’ procedimento che consente di avere giustizia in tempi rapidi e a costi molti bassi. Non è necessario munirsi di avvocato.
Quando è violata la privacy, è possibile difendersi presentando ricorso al Garante. Si tratta di un procedimento alternativo al processo in tribunale che presenta numerosi vantaggi: è veloce, è poco costoso, non è necessario munirsi di avvocato.
La decisione del Garante è immediatamente efficace e, se è favorevole, obbliga il titolare del trattamento dei dati ad adeguarsi, pena la reclusone da 3 mesi a 2 anni.
Interpello preventivo
Il ricorso può essere proposto al Garante solo dopo che è stato fatto un interpello preventivo al titolare dei dati. In altre parole l’interessato deve prima chiedere al titolare che siano rispettati i suoi diritti. Dopo l’interpello il titolare dei dati ha tempo 15 giorni, se non si adegua alle richieste, l’interessato può proporre il ricorso.
Gli elementi del ricorso
Il riscorso è proposto nei confronti del titolare e riporta:
- gli estremi identificativi del ricorrente, dell’eventuale procuratore e del titolare del trattamento dei dati;
- la data della richiesta al titolare di rispettare i diritti dell’interessato (interpello preventivo)
- i motivi per cui si propone il ricorso;
- il domicilio utilizzato per il procedimento.
Il ricorso deve essere presentato per via telematica o tramite raccomandata al seguente indirizzo: Garante privacy, Piazza di Montecitorio, n. 121 - 00186 Roma.
Il procedimento
Il Garante ricevuto il riscorso deve svolgere un esame preliminare. Da questo esame può emergere che il ricorso è inammissibile per ragioni di procedura (per esempio proviene da u soggetto non legittimato) o è manifestamente infondato. Nel caso, invece, sia dichiarato ricevibile, è data notizia alla controparte (il titolare dei dati sotto accusa) entro 3 giorni, con invito ad esercitare entro 10 giorni dal suo ricevimento, la facoltà di comunicare al ricorrente l’eventuale adesione spontanea.
Naturalmente, nel caso di adesione spontanea, il ricorso non può che bloccarsi.
Al contrario il ricorso procede attraverso la fase istruttoria. In questa fase le parti sono ascoltate dal Garante ed hanno la facoltà di presentare prove e documenti.
La legge stabilisce il temine di 60 giorni dalla presentazione del ricorso, entro il quale di deve giungere alla decisione. La mancata pronuncia entro i 60 giorni equivale a rigetto.
Quando sono necessari accertamenti particolarmente complessi, il termine di 60 giorni può essere prorogato per un periodo massimo di 40 giorni.
La decisione
Una volta assunte tutte le informazioni, il Garante – se ritiene fondato il ricorso – ordina al titolare dei dati la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela della privacy e assegnando un termine per la loro adozione. La decisione è comunicata alle parti entro 10 giorni.
La legge dà alla decisione un’efficacia immediata e il Garante può utilizzare, se necessario, la collaborazione di altri organi dello Stato per garantirne l’osservanza. Inoltre è prevista la reclusione da 3 mesi a 2 anni per chiunque non osserva il provvedimento adottato dal Garante.
Opposizione
Contro il provvedimento del Garante e contro il rigetto, il titolare o l’interessato possono proporre opposizione con ricorso al tribunale. Il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni dalla data di comunicazione della decisione del Garante o dal rigetto tacito. L’opposizione non sospende l’efficacia della decisione. |