TAN e TAEG
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- Calcolare la detrazione degli interessi sul mutuo
- Imposte per l’acquisto e la vendita
- Ristrutturazioni immobili
- Le spese per interventi di ristrutturazione
- Agevolazioni per l'acquisto di alloggi di edilizia residenziale
- I controlli prima di comprare
Le imposte per chi acquista:

Le imposte vanno applicate sul valore del bene dichiarato nell'atto di compravendita.
Tale valore, comunque, non può essere inferiore al "valore catastale" dell'immobile che si ottiene moltiplicando per 100 la rendita catastale allo stesso attribuito.

DA PRIVATO A PRIVATO

prima casa


IVA -
imposta di registro 3%
imposta ipotecaria €. 168,00 (€. 129,11 entro il 31/01/05)
imposta catastale €. 168,00 (€. 129,11 entro il 31/01/05)

seconda casa o altro bene immobile


IVA -
imposta di registro 7%
(3% se di interesse artistico, archeologico o storico)
imposta ipotecaria 2%
imposta catastale 1%
 

DA IMPRESA DI COSTRUZIONI A PRIVATO

prima casa


IVA 4%
imposta di registro €. 168,00 (€. 129,11 entro il 31/01/05)
imposta ipotecaria €. 168,00 (€. 129,11 entro il 31/01/05)
imposta catastale €. 168,00 (€. 129,11 entro il 31/01/05)

seconda casa o altro bene immobile


IVA 10%
20% per immobile di lusso
3% per immobile di interesse artistico, storico o archeologico
imposta di registro €. 168,00 (€. 129,11 entro il 31/01/05)
imposta ipotecaria €. 168,00 (€. 129,11 entro il 31/01/05)
imposta catastale €. 168,00 (€. 129,11 entro il 31/01/05)
Le imposte per chi vende:

  • Abolita l’INVIM (imposta incremento valori immobili) dal 01/01/2002.
  • Chi vende prima dei cinque anni dall’acquisto, nella dichiarazione dei redditi va indicata la differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di vendita.
  • Chi vende per riacquistare avendo già goduto delle agevolazioni prima casa, ha diritto ad un credito dell’imposta di registro o all’IVA (4%) pagata sul precedente acquisto se il successivo acquisto viene effettuato entro un anno dalla vendita. Per beneficarne è necessario che nel rogito della nuova casa si riporti espressamente richiesta del credito d’imposta. Non possono godere di questo beneficio coloro che la loro prima abitazione fu acquistata da una società immobiliare o da una impresa edile prima del 23 maggio 1993.