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LE NUOVE DISPOSIZIONI BANCARIE
NELL’EMISSIONE DI ASSEGNI DI C/C.
(
in vigore dal 1 settembre 2006)

Nel caso di assegni bancari risultati non pagati per mancanza di fondi al momento della presentazione in banca, (in qualunque momento avvenga, anche quando idoneo ad evitare il protesto), il successivo pagamento dell’importo del titolo non è sufficiente ad evitare l'iscrizione in CAI e le conseguenze sanzionabili ed il pagamento degli ulteriori oneri previsti dalla legge n. 386/1990 e successive modifiche e integrazioni. Secondo quanto previsto, infatti, nel caso di emissione di assegno senza copertura, l'illecito si compie al momento della presentazione dell'assegno.
Il pagamento tramite assegno bancario è diventato più sicuro
grazie alla creazione della “Centrale di Allarme Interbancaria”, istituita per elevare il grado di sicurezza ed efficienza della circolazione dell'assegno.
Tutti coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza fondi, verranno esclusi dal sistema dei pagamenti (interdizione a emettere assegni bancari e postali e pagamento con carte di credito), per almeno sei mesi. La legge prevede, infatti, che venga avviata la procedura sanzionatoria amministrativa e la "revoca di sistema" nei confronti del traente di un assegno bancario che al momento della presentazione al pagamento, non risulti coperto da fondi.

Nel caso di emissione di assegno senza fondi le sanzioni amministrative e la “revoca di sistema” possono essere evitate dando prova del pagamento in favore del legittimo beneficiario. Oltre l'importo del titolo dovrà pagare gli ulteriori oneri accessori (penale pari al 10% dell'importo non pagato, interessi ed eventuali spese per il protesto, mentre nel caso di emissione di assegno senza autorizzazione l'illecito si perfeziona all'atto della sua emissione e non è sanabile.

  • Disciplina sanzionatoria degli assegni bancari (legge 15/12/1990, n. 386;
    D.Lgs. 30/12/1999, n. 507;
  • Decreto Ministero Giustizia n. 458 del 07/11/2001;
  • Regolamento della Banca d'Italia del 29/012002 e successive modifiche e chiarimenti interpretativi.

Le nuove procedure bancarie:

Qualora all’atto della presentazione dell’assegno non risultino fondi sufficienti nel conto, la banca provvede a comunicare alla banca negoziatrice il mancato pagamento e chiede l’invio materiale dell’assegno.
A ricezione dell'assegno, svolti i controlli di regolarità, la banca deve confermare la precedente comunicazione di non pagato e verificare la situazione del conto, così procedendo:
  • se sul conto sono stati costituiti fondi sufficienti per il pagamento tardivo dell'importo dell'assegno più i previsti oneri accessori, la banca, su specifica disposizione del correntista provvede al pagamento di detti oneri, addebitando il conto ed a riconoscere l'importo totale alla banca negoziatrice in favore del cedente, estinguendo di fatto l'assegno;
  • se sul conto vi sono fondi sufficienti per il solo pagamento dell'importo dell'assegno, ma senza la copertura per il pagamento degli oneri accessori, la banca provvede ad addebitare il conto ed a riconoscere l'importo alla banca negoziatrice in favore del cedente all'incasso, restituendo nel contempo l'assegno alla negoziatrice stessa con l'annotazione attestante il mancato pagamento degli oneri accessori. La banca procede altresì all'invio al traente del preavviso di revoca previsto dalla legge.

Modalità del tutto analoghe a quelle sopra descritte ai punti 1 e 2 vengono seguite nel caso di mancato pagamento di un assegno presentato materialmente presso una stanza di compensazione.


L'archivio C.A.I.
:

si compone di una sezione centrale presso la Banca d'Italia e di sezioni remote presso le banche, gli uffici postali, gli intermediari vigilati emittenti carte di pagamento e le prefetture.
Destinato ad accogliere dati relativi a:
  • nominativi che hanno emesso assegni privi di copertura o senza autorizzazione;
  • nominativi ai quali è stato revocato l'uso della carta di pagamento (carta di debito/bancomat o carta di credito);
  • nominativi soggetti a sanzioni amministrative e/o penali applicate in seguito all'emissione di assegni senza autorizzazione o provvista;
  • assegni segnalati smarriti, rubati o revocati;
  • carte di pagamento segnalate smarrite, rubate o revocate.

I dati in questione vengono divulgati (secondo tempi e modalità fissati dai regolamenti) alle banche, alle Poste Italiane ed agli intermediari finanziari vigilati, al fine di poter condividere pienamente tutte le suddette informazioni e, soprattutto, quale diretta conseguenza, applicare la c.d. "revoca di sistema" a chi abbia emesso assegni in assenza di autorizzazione o in difetto di provvista.