Minimali le novità introdotte nelle ultime leggi finanziarie per ciò che concerne le agevolazioni previste alle persone diversamente abili. Una grande e sostanziale attenzione alla disabilità risale alla Legge 28 dic. 2001, n. 448, che ha previsto degli ampliamenti in tema d’agevolazioni per i disabili.
- Figli a carico: La Finanziaria 2005, in sostituzione del regime di detrazioni d’imposta operante fino al 31/12/2004, ha introdotto dal 01/01/2005 una deduzione dal reddito imponibile fino a €. 3.700,00 per il figlio disabile. Negli anni passatiti, dal 2002, per ogni figlio portatore di handicap, la detrazione era pari a pari a €. 774,69
- Veicoli: detrazione IRPEF del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto. IVA agevolata al 4% sull'acquisto. Esenzione dal bollo auto ed esenzione dall'imposta di trascrizione al PRA
- Mezzi d’ausilio e sussidi informatici: detrazione IRPEF del 19% della spesa per l'acquisto; IVA agevolata del 4%
- Non vedenti: detrazione spese per l’acquisto e mantenimento del cane guida
- Sordomuti: detrazione IRPEF 19% delle spese sostenute per i servizi d’interpretariato
- Barriere architettoniche: proroga della detrazione d'imposta al 36% delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi
- Assistenza personale: deduzione dal reddito complessivo gli oneri contributivi versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (importo massimo di €. 1.549,37)
- Imposta di successione e donazione: fino a €. 500.000,00 del valore della quota ereditaria non va applica.
 Autocertificazione
Un valido contributo alla semplificazione delle procedure burocratiche è dato dall'autocertificazione. Il disabile, in questo modo, può autocertificare le sue condizioni personali, a patto però che sono certificate da un precedente certificato medico.
L' autocertificazione NON SOSTITUISCE LA VISITA MEDICA, (valutazione dell'esatta patologia richiesta ai fini del beneficio che resta sempre riservata alle strutture deputate a questo fine).
Detrazione figli a carico
Dal 2002 è stata introdotta una particolare detrazione in caso di figli portatori di handicap. Spetta per ogni figlio portatore di handicap, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, in sostituzione a quella che spetterebbe allo stesso figlio in assenza di handicap. La nuova detrazione è di €. 774,69.
Per essere ritenuto fiscalmente a carico del familiare il disabile deve avere un reddito complessivo annuo non superiore ai €. 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l’abitazione principale e loro pertinenze. Ai fini del massimale dei redditi non sono considerati quelli esenti quali pensioni/assegni sociali, indennità, pensioni e assegni erogati a ciechi, a sordomuti ed ad invalidi civili.
La Legge Finanziaria 2005, in sostituzione del regime di detrazioni d’imposta operante fino al 31/12/2004, ha introdotto dal 01/01/2005 una deduzione dal reddito imponibile fino a €. 3.700,00 per il figlio disabile.
Detrazioni IRPEF
Per l'acquisto di un mezzo di locomozione i disabili hanno diritto ad una detrazione d’imposta del 19% dell'ammontare della spesa.
La detrazione vale sia per l'acquisto di mezzi nuovi che usati. Si può usufruire della detrazione una sola volta, ossia per un solo veicolo nel periodo di quattro anni e nei limiti di un importo di €. 18.075,99 (Lit. 35 milioni).
Si può riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro i quattro anni, a condizione che il primo veicolo beneficiario risulti cancellato dal PRA, il pubblico registro automobilistico.
In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro quattro anni spetta sempre entro il limite massimo di €. 18.075,99 (Lit. 35 milioni), al netto dell'eventuale rimborso assicurativo.
Si può fruire della detrazione sia per il primo anno, oppure può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
La detrazione del 19% è prevista, oltre che per l'acquisto di un veicolo, anche per le riparazioni, con l'esclusione di quelle d’ordinaria amministrazione. Anche in questo caso la detrazione spetta per una sola volta in quattro anni. Esclusi dalla detrazione del 19% i costi d’esercizio del veicolo quali l'assicurazione, il carburante ed il lubrificante.
Disabile titolare di redditi propri per un importo superiore a €. 2.840,51 (Lit. 5.500.000) il documento d’acquisto va intestato a lui. Invece, se il disabile è fiscalmente a carico, il documento comprovante l'acquisto può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulta a carico.
Detrazione IRPEF 19% esclusa la franchigia
Sono ammesse le spese sostenute per:
- Il trasporto in ambulanza del disabile (in questo caso le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma della franchigia);
- Acquisto di poltrone per inabili o minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- Acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- Ostruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (non si può fruire contemporaneamente della detrazione del 19 per cento e di quella del 36% prevista per le ristrutturazioni edilizie);
- Trasformazione dell'ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella;
- Sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d’integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali, ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92. Sono tali ad esempio le spese sostenute per l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa. Rientrano in questa tipologia d’agevolazione anche l'acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse.
- Per i sussidi tecnici ed informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità d’integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/92.
mezzi necessari all'accompagnamento;
- Mezzi necessari alla deambulazione;
- Mezzi necessari al sollevamento, dei disabili accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92, indipendentemente dal fatto che fruiscano o no dell'assegno d’accompagnamento.
Dal 2002 é possibile fruire della detrazione del 19% anche per le spese sostenute dai sordomuti (riconosciuti ai sensi della legge n. 381/70) per i servizi d’interpretariato.

Detrazione spese sanitarie
Si può dedurre dal reddito complessivo, l’intero importo delle spese mediche generiche (prestazioni di un medico generico o acquisto di medicine) e d’assistenza specifica prestate da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specifica. Tali spese, inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo, anche se sono sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fiscalmente a carico.
Le spese sanitarie specialistiche che danno diritto ad una detrazione IRPEF del 19% con franchigia di €. 129,11. Tale detrazione è fruibile anche dai familiari quando il disabile è fiscalmente a carico. L’ammontare massimo delle spese sanitarie complessive per la detrazione IRPEF del 19% è di €. 6.197,48.
Sono ammesse integralmente alla detrazione del 19% le spese del contribuente disabile, o del familiare fiscalmente a carico, riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione o al sollevamento.
Agevolazioni fiscali per l'assenza personale
Deduzione dal reddito complessivo gli oneri contributivi, fino ad un massimo di €. 1.549,37 versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare. La Legge Finanziaria 2005 ha introdotto una nuova deduzione, per un massimo di €. 1.820,00 dal reddito complessivo per le spese pagate dal contribuente ai badanti per la propria assistenza personale, o di quella delle persone indicate nell’art. 433 del Codice Civile, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Nel caso di ricovero del disabile in un istituto d’assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche d’assistenza specifica indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto.
Agevolazioni fiscali per i non vedenti
Detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per l’acquisto di un cane guida fino ad un massimo di €. 18.075,99 compreso l’acquisto di un autoveicolo per un quadriennio e la detrazione forfetaria di €. 516,46 per il suo mantenimento, senza che sia necessario documentare l'effettivo sostenimento della spesa.
Applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4% per l’acquisto di particolari prodotti editoriali legatoria e stampa destinati ai non vedenti o ipovedenti.
Detrazione del 36% per ristrutturazione edilizia per barriere architettoniche o per la realizzazione di strumenti tecnologici o robotica per la comunicazione; tale detrazione non è cumulabile con quella del 19% per spese sanitarie.
Agevolazioni IVA
Per le auto acquistate direttamente dalla persona disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico, sia esse nuove, sia usate, è applicata l’IVA del 4%, (invece del 20%). L’agevolazione è prevista per auto con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se sono a benzina, mentre per i diesel la è fino a 2800 centimetri cubici.
L’IVA ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni, salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal PRA, il pubblico registro automobilistico.
L'aliquota Iva agevolata al 4% si applica anche ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap. Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, da utilizzare a beneficio di soggetti limitati (o anche impediti) da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per:
- Facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta e grafica, il controllo dell'ambiente, l'accesso all'informazione e alla cultura
- Assistere la riabilitazione
- Per fruire dell'aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell'acquisto, la seguente documentazione:
- Specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'ASL d’appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico
- Certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l'esistenza di un’invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse, vale a dire di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio e il carattere permanente della stessa.
Veicoli e disabili
Oltre alle motocarrozzette, va estesa la detrazione IRPEF agli autoveicoli o ai motoveicoli per uso promiscuo, oppure per trasporto specifico del disabile e gli autocaravan (detrazione Irpef 19%). Per mezzi di locomozione s’intendono le autovetture senza limiti di cilindrata, gli autoveicoli per trasporto promiscuo, gli autoveicoli per trasporti specifici, gli autocaravan, le motocarrozzette, i motoveicoli per trasporto promiscuo e i motoveicoli per trasporti specifici.
Sono ammessi alle agevolazioni anche le categorie di:
- Non vedenti e sordomuti
- Handicap psicho o mentale con l'indennità d’accompagnamento
- Disabili con grave limitazione delle capacità di deambulazione con una limitazione permanente della deambulazione o affetti da più amputazioni.
A tutte le persone affette da queste disabilità spetta il diritto alle agevolazioni, per espressa disposizione di legge, e in questi casi non è necessario che l'auto sia adattata. In questa categoria rientrano anche i disabili con impedite o ridotte capacità motorie che sono risultati affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione. Questi disabili, che in base alla precedente normativa sono stati ammessi a fruire delle agevolazioni auto a condizione che il veicolo fosse appositamente adattato, ora possono fruire di queste agevolazioni senza più obbligo d’adattamento.

Disabili con ridotte o impedite capacità motorie
Per le persone, la cui deambulazione non è gravemente impedita dalla disabilità motoria da cui sono affetti, vale il diritto di godere delle agevolazioni fiscali per l'auto a condizione di utilizzare veicoli adattati. In questi casi però non è necessario che il disabile fruisca dell'indennità d’accompagnamento.
I veicoli si devono adattare prima dell’acquisto alla ridotta capacità motoria del disabile. Sono ammesse anche le auto con cambio automatico, anche di serie, per coloro che sono muniti di patente B speciale o del foglio rosa a seguito della prescrizione da parte della Commissione medica locale ai sensi dell’art. 119 del codice della strada.
Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare sia modifiche ai comandi di guida, sia solo alla carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.
Tra gli adattamenti della carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti, avvertendo che si tratta di indicazione esemplificativa:
- Pedana sollevatrice ad azione meccanica, elettrica o idraulica
- Scivolo a scomparsa ad azione meccanica, elettrica o idraulica
- Braccio sollevatore ad azione meccanica, elettrica o idraulica
- Paranco ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico
- Sedile scorrevole-girevole atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo
- Sistema d’ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza)
- Sportello scorrevole.
Altri adattamenti non elencati, caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, e tali da comportare un adattamento effettivo.
Non dà luogo ad “adattamento” l’allestimento di semplici accessori con carattere di “optional”, in altre parole l’applicazione di dispositivi già previsti in sede d’omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente.
Esenzione bollo auto
L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata ad un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico. L’ufficio competente è l’ufficio delle Entrate o la Sezione staccata della DRE. Il disabile, se possiede più veicoli, l’esenzione spetta per un solo veicolo che potrà essere scelto dal disabile. Il disabile che ha fruito dell’esenzione deve, per il primo anno, presentare o spedire per raccomandata AR, all’Ufficio delle entrate, la documentazione entro novanta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo d’esenzione. L’esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l’istanza ed ad inviare nuovamente la documentazione. In cui vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio, (l’auto è venduta), l’interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui è stata richiesta l’esenzione.
Può beneficiare di tutte le agevolazioni previste per il settore auto (IRPEF, IVA e BOLLO AUTO) anche un familiare che sostiene la spesa nell’interesse del disabile, a condizione che la persona disabile sia da considerare a carico, ai fini fiscali, al familiare beneficiante. Per essere ritenuto a carico del familiare, il disabile deve avere un reddito complessivo lordo annuo non superiore a Lit. 5.500.000, non considerando i redditi esenti (pensioni sociali, indennità comprese quelle d’accompagnamento, assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili).
Eliminazione barriere architettoniche
Sono ammesse ai benefici del 36%, non solo le spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche riguardanti ascensori e montacarichi già in precedenza agevolate, ma anche quelle effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap qualora questo sia stato riconosciuto grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La detrazione del 36%, applicabile alle spese sostenute per realizzare interventi per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile, ad esempio, la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, può essere considerato intervento che determina il diritto alla detrazione del 36% ogni qualvolta risulti conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche (fermo restando, tuttavia, il diritto alla detrazione secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano ugualmente configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria).
Anche la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione, ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche, rientra tra le tipologie che danno diritto alla detrazione del 36%. In tal caso, riguardo alle prestazioni di servizi dipendenti dall'appalto relativo ai lavori in questione, è applicabile l'aliquota IVA agevolata del 4%, anziché quell’ordinaria del 20%.

Successioni e donazioni a favore di disabile grave
La legge n. 383 del 2001, prevede che l'importo della franchigia è elevato a €. 516.456,90 (un miliardo di lire) per i beneficiari con handicap riconosciuto grave della legge n. 104/92. Per le donazioni per le quali non sono dovute le imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili, l'imposta di registro non è dovuta nemmeno in misura fissa.
Compendio In virtù della Legge n. 423/93, se l’ASL di competenza non convoca entro 90 giorni dalla data di richiesta d’accertamento per il riconoscimento della situazione di gravità, l’interessato ha la possibilità, che sia certificata in via provvisoria – massimo 180 giorni – da un medico specialista dell’ASL per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalle vigenti normative.

Bibliografia:
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Documentazione/Le+guide+dell'Agenzia/2005
www.disabili.com
A cura dell’Ufficio H della CGIL Campania
è possibile consultare e/o scaricare
l’Opuscolo Agevolazioni Disabili.
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